COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento è quella situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile pertanto l’impresa o il semplice cittadino è nell’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni.
Con la L. 3/2012 nonché con la successiva L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012, Il Legislatore, rivolgendosi a tutti quei soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati), ha cercato di argine gli effetti negativi conseguenti alla grave crisi economica finanziaria che da anni attanaglia il nostro paese consentendo a questi soggetti di attivare presso il Tribunale una procedura finalizzata alla liberazione integrale dei debiti mediante pagamenti rateali o con uno stralcio.
IL PROCEDIMENTO
La procedura si compone di due fasi:
nella prima il debitore si rivolge ad un Organismo di Composizione della Crisi ovvero al Tribunale per la nomina dell’organismo di composizione della crisi (OCC) che dovrà poi validare la situazione debitoria e la proposta del debitore;
nella seconda il debitore si rivolgerà al Tribunale con la proposta validata dall’OCC per l’omologa della stessa.
Le tre procedure attivabili sono:
> Piano del consumatore: Può essere presentato soltanto da privati consumatori ossia da persona fisica che ha contratto debiti per scopi diversi dall’attività di impresa o professionale. Il piano consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti, di cessione di una parte del patrimonio o uno stralcio della complessiva esposizione debitoria. Il Giudice quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, omologa il piano.
> Accordo di ristrutturazione dei debiti: Può essere presentato da Enti o Imprese non soggette al fallimento. Il piano consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti, di cessione di una parte del patrimonio o uno stralcio della complessiva esposizione debitoria. A differenza del piano del consumatore, per l’omologa dell’accordo da parte del Giudice, è necessario che questo riceva l’accettazione da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto.
> Procedura di liquidazione dei beni: il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale. Il debitore perde tutti i suoi beni potendo mantenere soltanto:
1. i beni che, per legge, non possono essere pignorati;
2. i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
3. i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile;
4. i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
5. gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

